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 Statuto Riduci

STATUTO


PREMESSA

 

CARTA DEI VALORI

 

L’Associazione “Democrazia  FuturaD.F. , senza fini di lucro ed operante con spirito di libero volontariato, riunisce cittadini che intendono recuperare e far vivere la tradizione culturale, storica ed ideale del socialismo democratico occidentale ed italiano.

 

Riunisce, inoltre, quanti altri si ispirano alla realizzazione di libertà e giustizia sociale nell’ambito di istituzioni democratiche a sviluppare un comune sforzo culturale per individuare le strategie politiche adatte a far vivere questi valori fondanti nell’attuale società postindustriale aperta alla mondializzazione dei modelli di aggregazione e conduzione delle comunità.

 

Democrazia Futura propugna la libertà, la giustizia sociale, il benessere e la pace, la tolleranza, la parità tra i sessi e l’eliminazione di tutte le discriminazioni, la libertà religiosa da esplicarsi nel pieno rispetto delle leggi dello stato, nell’ambito del principio della separazione delle funzioni e poteri tra stato e chiese, ed incarna una visione di governo dello sviluppo economico delle società avanzate basata sull’inclusione sociale, sui diritti di cittadinanza e di una qualità della vita strettamente legata alla tutela ambientale.

 

In particolare, persegue in via prioritaria l’obiettivo dello sviluppo possibile compatibile con la salvaguardia delle risorse naturali, in particolare quelle idriche, collegata ad una rigorosa tutela del territorio e delle condizioni climatiche a garanzia della vivibilità.

 

Considera il libero mercato condizione dello sviluppo se opera nei limiti di regole condivise tra produttori e consumatori e nell’ottica dell’accrescimento dei margini di ridistribuzione della ricchezza e si batte per la difesa delle componenti più deboli ed emarginate della società, per la salvaguardia della individualità e della dignità di ogni persona, per la coesione sociale e territoriale delle comunità nel rispetto di un sistema di regole liberali.

 

Tutto questo, tuttavia, presuppone un’attenta riflessione sul cambiamento produttivo e sociale che va inducendo l’imporsi delle tecnologie digitali, che scardinano il senso di spazio e tempo, i capisaldi della società industriale classica.

 

La riflessione è quanto mai necessaria in questa nuova crisi del capitalismo intervenuta dopo un eccesso di liberismo all’insegna della deregulation, che ha favorito il prevalere dell’economia virtuale su quella reale, relativizzando i valori della convivenza umana. C’è stata una forte crescita della produzione sul piano mondiale che ha accelerato la finanziarizzazione del capitale con conseguenti procedure finanziarie d’azzardo che hanno fatto precipitare la crisi e questa volta con la globalizzazione in corso ha trovato espansione in tutto il mondo produttivamente evoluto.

 

La crisi economico-finanziaria che ne è venuta ci suggerisce di andare un pò più a fondo nel rivedere il processo produttivo e tutta l’organizzazione della società che ne è derivata.

 

Per Democrazia Futura sembra non siano proponibili gli abituali aggiustamenti del sistema. Ma che piuttosto convenga guardare a come capitale e lavoro possono essere guidati non più dalle logiche del mercantilismo, che ha trasformato l’originario corso  bisogno-lavoro  in  prodotto-lavoro-desiderio-bisogno. Peraltro ha assoggettato l’uomo al lavoro con alto costo umano che si esprime in infortuni, malattie, minore e peggiore qualità della vita. Forse è questa l’occasione di utilizzare le tecnologie informatiche e dell’automazione per rendere il lavoro più sicuro e nella produzione costruire una scala di valori che privilegi il prodotto essenziale per i bisogni umani sentiti e non indulga all’espansione dei prodotti inducendo il bisogno, come vediamo nell’attuale consumismo.

 

Democrazia Futura, inoltre, ritiene sia giunto il momento che aggregazioni culturali in cui il pensiero fa premio sulla ragione utilitaria incomincino ad essere strumento di sollecitazione della politica per realizzare e far vivere, ormai a livello planetario, i valori che possono essere ricondotti alla vera cultura socialista, cioè alla cultura che vagheggia una società attenta all’uomo nei suoi bisogni fondamentali per la sopravvivenza e per l’autodeterminazione nella vita relazionale. Una nuova società che orientando la produzione ai bisogni sentiti e non a quelli indotti possa realizzare il massimo possibile di uguaglianza e di giustizia sociale.

 

Le possibilità della comunicazione in tempo reale possono aiutare in questo scopo e si può anche partire da singoli popoli per realizzare un diverso orientamento della produttività e della società in generale.

 

Perciò questa Associazione guarda primariamente alla realtà del nostro Paese ed auspica il massimo concorso di Associazioni culturali, società non profit, associazioni professionali, sindacati del capitale e del lavoro per concorrere ad un ridisegno degli obbiettivi della politica.

 

Sostiene in questo quadro la funzione essenziale del sindacato dei lavoratori, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni che rappresentano il mondo della produzione e intellettuale.

 

Un sindacato inteso come strumento di permanente contrattazione tra i diritti della parti in causa nella produttività in rapporto alle modifiche del modello produttivo e di quello sociale, anche in ordine al mutamento delle modalità del lavoro e della quotidiana organizzazione della vita individuale, familiare e sociale, vigilando che mai essi favoriscano sacche di privilegio e di improduttività, anche nell’ambito della loro stessa organizzazione ed operatività; e che garantisca oltre all’uguaglianza dei diritti, compresi anche quelli delle nuove professioni, anche il merito di ognuno, e rifiuti di avvalorare qualsiasi forma di lotta che contempli la sopraffazione, la violenza e l’impedimento della libera espressione democratica.

 

Un sindacato che si ponga in termini di interlocutore e compartecipe della politica di cogestione e/o decisore sulle destinazioni degli utili aziendali, al fine della salvaguardia del lavoro nella sua intera accezione e non nella difesa inutile e di retroguardia di occupazione fuori mercato.

 

Democrazia Futura ritiene indispensabile il rafforzamento del “terzo settore” costituito dal volontariato, dalle fondazioni e dal no-profit che devono costituire il terzo pilastro del nuovo welfare in sussidiarietà a quello che lo stato ed il mondo produttivo non riescono a garantire.

 

Considerato il valore che l’Associazione attribuisce ad una società paritaria, priva di contraddizioni, discriminazioni, prevaricazioni ed emarginazioni, essa si impegna a garantire la parità fra i sessi, eliminando tutti quegli ostacoli culturali, economici, ambientali e strutturali che impediscono alle donne di esprimere appieno le proprie capacità, di coltivare gli interessi sociali, culturali e di relazione.

 

In particolare, l’Associazione ritiene che ogni sforzo debba essere indirizzato non solo a garantire tutti quegli strumenti che consentano alla donna di impegnarsi nel lavoro esterno, limitando l’impegno di cura e di gestione familiare, attraverso la divisione del lavoro domestico, gli asili nido, le scuole a tempo pieno, l’assistenza domiciliare agli anziani, ma anche predisponendo tutte quelle strutture pubbliche che offrano ai bambini ed agli adolescenti la possibilità di usufruire gratuitamente, in ambienti pubblici organizzati, attività di studio o ludiche, tali da garantire uomini e donne, giovani ed anziani, la possibilità di godere del tempo libero per migliorare la qualità della vita.

 

Si adopera perché l’accoglienza degli emigranti risponda a criteri di momentanea solidarietà verso popolazioni aspiranti allo sviluppo. L’accoglienza deve intendersi strettamente dimensionata nella durata ai tempi necessari per la realizzazione di produttività ed occupazione nei Paesi di origine a seguito di azioni concordate tra le Istituzioni Pubbliche e le imprese dei Paesi di provenienza e di quelli accoglienti.

 

Solo il concorso allo sviluppo di Paesi tecnologicamente arretrati e la preparazione/addestramento delle necessarie maestranze può moralizzare il colonialismo a rovescio che sta praticando l’Europa spopolando delle migliori energie tanti Paesi tecnologicamente meno evoluti.

 

L’accoglienza accompagnata da iniziative tese a favorire nei Paesi d’origine degli emigranti condizioni per l’utilizzo in loco di giacimenti naturali e culturali e quindi della risorsa umana di rientro professionalizzata in corso di emigrazione.

 

Contrasta il fenomeno in atto delle aree spopolate ed immiserite che diventano occasione di sfruttamento delle loro risorse naturali da parte di Paesi terzi o imprese multinazionali. In parallelo, peraltro, nelle parti del mondo più tecnologicamente avanzato si crea il dramma dell’affollamento che penalizza gli strati economicamente e biologicamente deboli delle popolazioni.

 

Si impegna a promuovere, fra le popolazioni immigrate, la parità dei sessi ed il superamento di quelle pratiche che minano l’integrità fisica e psichica delle donne o che impediscano loro la promozione culturale e sociale.

 

Opera affinché si attui una istruzione e formazione giovanile tesa ad educare che la libertà dal bisogno non comprende la libertà di assunzione di droghe, alcool e che la libertà individuale non consente di compere atti contrari alla convivenza civile e di rivolta ai doveri di rispetto e tutela della famiglia.

 

Si riconosce nella storia e nella visione del federalismo europeo e propugna l’attuazione in Italia di un nuovo assetto territoriale federale che, in un quadro chiaro e corretto equilibrio tra poteri costituzionali, esalti le potenzialità territoriali, le culture e la capacità di autodeterminazione delle singole regioni senza venire meno al principio fondamentale dell’unità della nazione e della solidarietà nell’impiego delle risorse collettive a favore delle aree socialmente più deboli ed economicamente più svantaggiate del Paese.

 

Si impegna per sostenere la formulazione di una nuova legge elettorale, finalizzata a ristabilire un indispensabile tasso di democrazia che è fortemente impallidita da alcuni lustri.

 

Il pensiero della democrazia sociale e qualsiasi altro che si ispiri alla realizzazione di libertà e giustizia sociale nell’ambito di istituzioni democratiche per definizione non può vivere se non c’è la democrazia e l’Italia ha bisogno di quest’area politico-culturale e di conseguenza serve che la sua democrazia sia solida e sostanziale, non soltanto declamata.

 

Allo scopo della riformulazione di norme costituzionali e strumenti istituzionali per il riconsolidamento della democrazia propone l’elezione di un’apposita Assemblea per l’ampia rappresentanza degli schieramenti politici e la loro legittimazione col voto popolare.

 

 

 

 

Articolo 1

 

L’Associazione “Democrazia  Futura – D.F. – , senza fini di lucro ed operante con spirito di libero volontariato, riunisce cittadini che intendono recuperare e far vivere la tradizione culturale, storica ed ideale del socialismo democratico occidentale ed italiano.

 

Riunisce, inoltre, quanti altri si ispirano alla realizzazione di libertà e giustizia sociale nell’ambito di istituzioni democratiche a sviluppare un comune sforzo culturale per individuare le strategie politiche adatte a far vivere questi valori fondanti nell’attuale società postindustriale aperta alla mondializzazione dei modelli di aggregazione e conduzione delle comunità.

 

Democrazia Futura propugna la libertà, la giustizia sociale, il benessere e la pace, la tolleranza, la parità tra i sessi e l’eliminazione di tutte le discriminazioni, la libertà religiosa da esplicarsi nel pieno rispetto delle leggi dello stato, nell’ambito del principio della separazione delle funzioni e poteri tra stato e chiese, ed incarna una visione di governo dello sviluppo economico delle società avanzate basata sull’inclusione sociale, sui diritti di cittadinanza e di una qualità della vita strettamente legata alla tutela ambientale.

 

 

 

 

IL SIMBOLO

 

Articolo 2

 

Il simbolo di Democrazia Futura è così rappresentato:

“Simbolo composto da un quadrato con fondo blu e sole nascente in sfondo bianco dotato di 19 raggi in azzurro sfumato.

Nella parte superiore è inserita la scritta in bianco in orizzontale ‘democrazia futura’  con la dicitura ‘democrazia’ sopra e ‘futura’ sotto.

All’interno del sole nascente la scritta ‘df’’ in blu su fondo bianco con 3 ondulazioni tricolori  (bandiera italiana)  nastro formanti la barra della f”.

 

E’ consentito inserire all’interno del simbolo la scritta dell’area regionale di riferimento e qualsiasi altra dicitura a riferimento territoriale.

 

La bandiera è uguale al simbolo sopradescritto.

 

 

 

 

L’ORGANIZZAZIONE FEDERALE

 

Articolo 3

 

L’associazione è nazionale organizzata in forma federale su base regionale, ha sede in Roma e può costituire sedi nelle regioni, nei comuni ed all’estero.

 

Gli iscritti in ciascuna regione, riuniti in Assemblea, approvano, a maggioranza assoluta dei presenti, lo Statuto Regionale, nel rispetto dei principî e delle norme fondamentali stabilite dallo Statuto Federale.

 

Sono strutture territoriali:

1) i Circoli;

2) i Coordinamenti Provinciali;

3) i Coordinamenti Regionali.

 

Le strutture territoriali hanno piena autonomia.

 

Sono organi federali:

-    il Congresso Nazionale;

-    la Direzione Nazionale;

-    il Segretario Nazionale

-    il Presidente Nazionale;

-    il Tesoriere ed il Collegio Federale dei Revisori dei Conti;

-    il Collegio Nazionale dei Probiviri.

 

 

 

 

L’ISCRIZIONE

 

Articolo 4

 

L’iscrizione è aperta alle persone fisiche che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età ed ai soggetti collettivi che ne condividono i fini ed i valori fondanti, accettano lo Statuto e versano la quota sociale.

 

La domanda d’iscrizione, sottoscritta e corredata dei dati anagrafici ed eventuali altre informazioni -nel rispetto delle norme di legge in materia di tutela della privacy- va presentata presso la sede di un Circolo del comune di residenza.

 

La domanda di iscrizione può essere presentata anche presso qualunque altra sede e attraverso il sito Internet , in tal caso la domanda stessa deve essere inoltrata da parte di chi la raccoglie al Circolo territoriale più vicino alla residenza dell’aspirante iscritto. Il Comitato Esecutivo del Circolo valuta le domande di iscrizione ricevute e comunica all’interessato, entro un mese dalla loro presentazione, l’eventuale decisione motivata di non accettazione.

 

Avverso il rigetto della domanda di iscrizione l’interessato può ricorrere al Coordinamento Provinciale competente per territorio che, entro un mese, decide in via definitiva.

 

Nel caso di adesione di un soggetto collettivo, quale un’associazione o club ecc., questo raccoglie tra i propri aderenti le iscrizioni individuali e può decidere se costituirsi in Circolo tematico o trasmettere le domande di iscrizione e le relative quote associative raccolte ai Circoli territoriali di rispettiva competenza.

 

L’iscritto concorre a definire la linea politico-strategica, partecipa alle assemblee, esprime la propria opinione, elegge i dirigenti e deve attenersi alle decisioni assunte anche a maggioranza.

 

La qualità di iscritto si perde nei seguenti casi:

1) dimissioni;

2) mancato rinnovo dell’adesione;

3) espulsione nei casi previsti dal presente Statuto Federale.

 

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto ed inviate a mezzo raccomandata al Circolo di appartenenza che ne darà comunicazione al coordinamento provinciale.

 

 

 

 

LA STRUTTURA TERRITORIALE

 

Articolo 5

 

Il Circolo

 

Il Circolo è la struttura associativa di base ed opera in piena autonomia ai sensi dell’art. 3 comma quarto del presente Statuto Federale.

 

Il Circolo ha la finalità di garantire un luogo di dibattito, di iniziativa e di progettazione socio-politica aperta alla partecipazione dei cittadini che si riconoscono nei principî generali e nelle finalità politiche dell’associazione.

 

La costituzione del Circolo e le sue strutture sono regolate dagli Statuti regionali, i quali devono comunque prevedere tra gli organi del Circolo: l’Assemblea congressuale degli iscritti, il Segretario, il Comitato Esecutivo e il Tesoriere.

 

Qualora nel territorio di uno stesso comune vengano costituiti due o più Circoli, le decisioni relative alla rappresentanza politica nel comune stesso sono prese da un Coordinamento comunale.

 

Le modalità di costituzione e di funzionamento dei Coordinamenti comunali devono essere regolati dagli Statuti regionali.

 

Gli Statuti regionali devono altresì prevedere la costituzione e il coordinamento dei lavori di Circoli di carattere tematico, non legati a criteri di rappresentanza del territorio ma aventi la specifica funzione di elaborare programmi e iniziative politiche riguardo sia a specifiche problematiche di interesse locale sia a temi generali quali la pace, le pari opportunità, i diritti di cittadinanza, la scuola, il lavoro, la sanità, la giustizia, l’ambiente, i diritti civili e così via.

 

 

 

 

Articolo 6

 

Il Coordinamento Provinciale

 

Il Coordinamento Provinciale promuove la costituzione dei Circoli nei comuni della provincia e ne coordina le attività. Il Coordinamento Provinciale elabora l’indirizzo politico/programmatico generale per il territorio della provincia.

 

La struttura ed il funzionamento del Coordinamento Provinciale sono regolati dagli Statuti regionali, i quali devono comunque prevedere: l’Assemblea Provinciale dei Circoli quale riunione congressuale degli iscritti nella Provincia, il Comitato Direttivo del Coordinamento Provinciale, il Segretario Provinciale, il Comitato Esecutivo e il Tesoriere.

 

L’Assemblea congressuale degli iscritti nella provincia può approvare, uno o più regolamenti che, sui diversi aspetti della vita associativa, integrino, rispettandola, la normativa regionale e federale.

 

 

 

 

Articolo 7

 

Il Coordinamento Regionale

 

Il Coordinamento Regionale attua la politica regionale nell’ambito della linea decisa dal Congresso Federale e degli indirizzi deliberati dall’Assemblea congressuale regionale.

 

Ciascuna regione si dota di uno Statuto, approvato dall’Assemblea congressuale Regionale, nel rispetto dei principî e delle norme generali sanciti dallo Statuto federale.

 

Gli Statuti regionali possono determinare le modalità e le forme con cui si definiscono eventuali accordi politici, programmatici con altri gruppi, comitati, associazioni, che intendono perseguire finalità comuni.

 

Gli Statuti regionali devono prevedere le modalità di convocazione dei congressi territoriali, l’istituzione del Coordinamento Regionale, del Segretario Regionale, del Collegio dei Probiviri, del Tesoriere e dei Revisori dei conti.

 

Gli Statuti regionali devono altresì prevedere:

-          che gli iscritti che rivestono incarichi a carattere federale facciano parte di diritto degli organi territoriali dove hanno la loro residenza;

-          forme specifiche di salvaguardia della rappresentanza di ciascun genere;

-          le forme, le modalità e i limiti attraverso cui il Collegio regionale dei probiviri giudica nei procedimenti disciplinari a carico degli iscritti nella regione, prevedendo in ogni caso, per le sanzioni più gravi, la possibilità per l’iscritto di presentare ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri;

-          le forme, le modalità e i limiti attraverso cui il Coordinamento regionale può esercitare specifici poteri di intervento straordinario rispetto ai coordinamenti provinciali e questi ultimi possono esercitare analoghi poteri rispetto ai Circoli.

 

Lo Statuto regionale entra in vigore dal momento della sua approvazione.

 

Ciascuna regione deve entro un mese inviare il proprio Statuto alla Direzione Nazionale.

 

Spetta alla Direzione Nazionale esprimere la propria valutazione sullo Statuto regionale.

 

Qualora tale termine decorra inutilmente lo Statuto regionale si intende approvato.

 

Ove, invece, la Direzione Nazionale esprima valutazione negativa e formuli riserve su aspetti determinati, lo Statuto regionale viene rimesso al Presidente effettivo dell’Assemblea congressuale regionale con le relative osservazioni, perché questi riconvochi l’Assemblea per apportare le modifiche.

 

L’Assemblea congressuale Regionale determina gli indirizzi della politica regionale nell’ambito della linea decisa dal Congresso federale.

 

L’Assemblea congressuale Regionale si celebra ogni due anni e/o con scadenze secondo le regole dettate dallo Statuto Regionale per discutere e deliberare la linea ed i programmi nell’ambito degli indirizzi fondamentali approvati dal Congresso Nazionale.

 

L’Assemblea congressuale Regionale:

-          Elegge il Presidente effettivo,l’ ufficio di presidenza; la commissione per la verifica dei poteri; la commissione per le risoluzioni; i componenti del seggio elettorale (scrutatori) per le votazioni da svolgere.

-          Approva e/o modifica lo Statuto Regionale.

-          Elegge il Segretario Regionale.

-          Elegge gli organi regionali ed i delegati al Congresso Nazionale secondo i criteri e le regole di rappresentanza approvate dalla Direzione federale. I componenti degli organismi ed i delegati al Congresso Nazionale.

-          Elegge i componenti del Consiglio Nazionale spettanti alla regione, nel numero e secondo i criteri distributivi contenuti dal regolamento congressuale approvato dalla Direzione Nazionale.

 

 

 

 

LA STRUTTURA FEDERALE

 

Articolo 8

 

Il Congresso Nazionale

 

Il Congresso Nazionale elabora ed approva la linea politico-strategica, delibera l’eventuale adesione e/o federazione e/o associazioni, organizzazioni nazionali ed internazionali che s’ispirino agli stessi ideali.

 

Il Congresso Nazionale è convocato, in via ordinaria, con cadenza triennale, dal Segretario Nazionale, su deliberazione della Direzione Nazionale che approva il regolamento relativo alle norme ed ai criteri di rappresentanza per il suo svolgimento nonché i criteri e le regole per l’elezione, da parte delle Assemblee congressuali regionali, dei due terzi dei componenti del Consiglio federale Contestualmente la Direzione Nazionale nomina la Commissione Nazionale di garanzia per il Congresso composta in modo da rappresentare pariteticamente tutte le posizioni.

 

Il Congresso Nazionale:

-          Elegge il Presidente effettivo, l’ufficio di presidenza; la commissione per la verifica dei poteri; la commissione per le risoluzioni; i componenti del seggio elettorale (scrutatori) per le votazioni da svolgere.

-          Approva e/o modifica lo Statuto Federale.

-          Elabora ed approva la linea politico-strategica dell’associazione.

-          Elegge 45 componenti del Consiglio Nazionale, il Collegio Nazionale dei Revisori ed il Collegio Nazionale dei Probiviri.

 

I componenti di tali organismi sono ripartiti su base direttamente proporzionale alla percentuale di voti congressuali riportata da ciascuna delle liste collegate alle candidature a Segretario Nazionale.

 

 

 

 

Articolo 9

 

Il Consiglio Nazionale

 

Il Consiglio Nazionale elabora e decide le linee politiche dell’Associazione rivolte ad attuare le scelte politico-strategiche di fondo approvate dal Congresso Nazionale.

 

Il Consiglio Nazionale è composto da non più di 60 componenti ripartiti come segue:

-          in quanto a due terzi, fino ad un max. di 40 componenti, eletti dalle Assemblee congressuali regionali sulla base dei criteri fissati dal regolamento congressuale approvato dalla Direzione Federale;

-          in quanto a un terzo, fino ad un max. di 20 componenti, dal Congresso Nazionale che li ripartisce su base direttamente proporzionale ai voti congressuali conseguiti da ciascun documento collegato alle candidature a presidente federale.

 

Il Presidente Nazionale dell’Associazione è eletto, a scrutinio segreto, dal Consiglio Nazionale e ne presiede le riunioni.

 

Il Consiglio Nazionale elegge altresì, nella sua prima seduta dopo la conclusione del Congresso Nazionale, la Direzione Nazionale , ripartendone la composizione su base direttamente proporzionale fra liste concorrenti collegate a documenti politici presentati e sottoscritti da almeno cinque componenti del Consiglio Federale stesso.

 

Nella prima seduta il Consiglio Nazionale elegge a maggioranza assoluta dei componenti il Tesoriere dell’Associazione, votando a scrutinio segreto.

 

Il Consiglio Nazionale deve essere convocato dal Presidente Nazionale almeno una volta ogni sei mesi e tutte le volte che ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti di cui si chiede la trattazione, almeno un terzo dei componenti o almeno tre coordinamenti regionali.

 

Partecipano alle riunioni del Consiglio Nazionale Federale, con voto consultivo, i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, gli assessori e gli amministratori di Enti provinciali e regionali aderenti all’associazione, nonché i presidenti ed i componenti dei collegi nazionali dei Probiviri e dei Revisori dei Conti.

 

Il Consiglio Nazionale può altresì decidere, a maggioranza assoluta, di cooptare, attribuendo loro voto consultivo, rappresentanti di chiaro rilievo del mondo del lavoro, della scienza, delle attività sociali, della cultura, dell’economia, del sindacato e dell’imprenditoria.

 

Eventuali cooptazioni con voto deliberante possono essere decise a maggioranza dei due terzi dei membri in carica del Consiglio Nazionale solo nel caso in cui il Consiglio stesso, per dimissioni o altre cause, risulti essere in composizione numerica inferiore a novantuno, e purché le cooptazioni approvate non facciano superare tale numero massimo di componenti.

 

Almeno quarantasei dei componenti effettivi del Consiglio Nazionale oppure almeno undici coordinamenti regionali che lo abbiano deliberato a maggioranza assoluta in sede di Assemblea congressuale regionale appositamente convocata in via straordinaria, possono chiedere che il Consiglio Nazionale si pronunci in merito alla sfiducia al Presidente Nazionale.

In questo caso il Presidente Nazionale ha l’obbligo di convocare, entro un mese dalla richiesta, il Consiglio Nazionale inserendo all’ordine del giorno la discussione e la deliberazione in merito alla mozione di sfiducia.

Qualora la mozione consegua il voto favorevole di almeno quarantasei dei suoi componenti il Presidente Nazionale è obbligato a convocare entro 15 giorni il Consiglio Nazionale dell’ Associazione per la nomina del nuovo Presidente.

 

Il Consiglio Nazionale può altresì discutere e deliberare sulla sfiducia alla Direzione Nazionale quando ne venga presentata richiesta con le medesime modalità previste per la richiesta di sfiducia al Presidente Nazionale.

Qualora tale mozione consegua il voto favorevole di almeno quarantasei componenti del Consiglio Nazionale, la Direzione Nazionale si intende decaduta ed il Presidente Nazionale ha l’obbligo di mettere ai voti del Consiglio Nazionale l’elezione della nuova Direzione Nazionale.

 

È competenza del Consiglio Nazionale fissare i criteri e approvare e/o modificare il regolamento che stabilisce le incompatibilità nell’ambito dell’Associazione, nonché fra cariche dell’Associazione e incarichi pubblici.

 

Spetta altresì al Consiglio Nazionale fissare i criteri e approvare e/o modificare il regolamento che stabilisce le forme, le modalità e i limiti attraverso i quali la Direzione Nazionale può esercitare specifici poteri di intervento straordinario rispetto ai coordinamenti regionali.

 

Il Consiglio Nazionale può inoltre nominare il Presidente onorario dell’Associazione e/o un organismo onorario collegiale.

 

 

 

 

Articolo 10

 

La Direzione Nazionale

 

La Direzione Nazionale ha la responsabilità delle attività per la realizzazione della linea indicata dal Congresso Nazionale.

 

La Direzione Nazionale, su proposta del Tesoriere, approva annualmente il bilancio di previsione e le sue variazioni, nonché il conto consuntivo, che devono essere corredati dal parere scritto del Collegio dei Revisori dei conti.

 

La Direzione Nazionale è composta da un minimo di 21 ad un massimo di 31 componenti, compreso il Presidente Nazionale che ne fa parte di diritto.

 

La Direzione Nazionale elegge nel suo seno il Segretario Nazionale che ne presiede le riunioni.

Nel caso in cui la Direzione Nazionale elegga una Segreteria Nazionale collegiale deve, altresì, nominare un coordinatore della medesima che ne presiede le riunioni.

 

La Direzione Nazionale è convocata dal Segretario Nazionale almeno una volta al mese e tutte le volte che ne faccia richiesta scritta, specificando gli argomenti di cui si chiede la trattazione, almeno un terzo dei componenti.

In tal caso la riunione deve svolgersi entro e non oltre 15 giorni. dalla data di inoltro della richiesta.

Nel caso in cui la richiesta di convocazione della Direzione Nazionale sia sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti la riunione deve tenersi entro 7 giorni. dalla data di inoltro della richiesta medesima.

 

Partecipano alle riunioni della Direzione Nazionale, con voto consultivo, il Presidente onorario dell’Associazione ed il Tesoriere.

 

La Direzione Nazionale può altresì cooptare, attribuendo loro voto consultivo, rappresentanti di rappresentanti di chiaro rilievo del mondo del lavoro, della scienza, delle attività sociali, della cultura, dell’economia, del sindacato e dell’imprenditoria scelti tra coloro i quali siano stati già cooptati dal Consiglio Federale.

 

Eventuali cooptazioni con voto deliberante possono essere decise a maggioranza dei due terzi dei membri in carica della Direzione Federale solo nel caso in cui la Direzione stessa, per dimissioni o altre cause, risulti essere in composizione numerica inferiore a trentuno, e purché le cooptazioni approvate non facciano superare tale numero massimo di componenti.

 

Spetta alla Direzione Nazionale coordinare e armonizzare le attività dei Coordinamenti Regionali nell’ambito dei principî e della struttura federale.

 

La Direzione Nazionale può esercitare poteri straordinari di intervento rispetto ai Coordinamenti Regionali nelle forme, con le modalità e nei limiti sanciti dall’apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.

 

È compito della Direzione Nazionale, su proposta del Segretario Nazionale, approvare l’eventuale istituzione di dipartimenti di lavoro per specifici settori ed argomenti di interesse federale, nominando i relativi responsabili.

 

Quando non sia intervenuta entro sei mesi dallo svolgimento dei fatti la corrispondente iniziativa da parte degli organi territoriali, la Direzione Nazionale, anche su proposta del Segretario Nazionale, può attivare il giudizio del Collegio Federale dei Probiviri in caso di azioni od omissioni da parte di iscritti che abbiano arrecato danni gravi con atti contrari alle leggi, allo Statuto Federale e/o agli Statuti Regionali, ovvero agendo in aperto contrasto con i principî fondanti dell’associazione e/o con la linea deliberata dagli organi federali e/o territoriali.

 

 

 

 

Articolo 11

 

Il Segretario Nazionale

 

Il Segretario Nazionale ha la rappresentanza giuridica in tutte le istanze.

 

Nel rispetto dei deliberati del Congresso Nazionale e del Consiglio Nazionale ed in conformità alle decisioni assunte di volta in volta dalla Direzione Nazionale, il Segretario Nazionale attua la linea a livello nazionale e garantisce la continuità e la sintesi dell’azione nelle sue diverse articolazioni nazionali e territoriali.

 

Egli convoca e presiede la Direzione Nazionale.

 

Il Segretario Nazionale viene coadiuvato da uno o più Vicesegretari Nazionali eletti dalla Direzione Nazionale, assieme ai quali ed al Presidente Nazionale costituisce un ufficio di segreteria che garantisca collegialità alla guida quotidiana dell’associazione; può altresì allargare l’ufficio di segreteria al Tesoriere ed ai responsabili dei dipartimenti di lavoro, costituendo così un Comitato Esecutivo da Lui stesso convocato e presieduto.

 

In caso di assenza o impedimento temporanei del Segretario Nazionale questi viene sostituito dal Vicesegretario vicario.

 

In caso di dimissioni, di decadenza o di impedimento permanente le funzioni di Segretario Nazionale vengono assunte dal Vice Segretario –vicario che deve convocare entro 15 giorni la Direzione per gli adempimenti conseguenti.

 

In caso di sfiducia al Segretario espressa dalla maggioranza (50% + 1) dei componenti la Direzione Nazionale, il Vice Segretario –vicario deve convocare entro 15 giorni la Direzione Nazionale per la nomina del nuovo Segretario.

In tal caso entro 12 mesi deve essere tenuto il Congresso Nazionale.

 

 

 

 

Articolo 12

 

Il Tesoriere

 

Il Tesoriere attua la gestione amministrativa, verifica l’andamento delle entrate e delle uscite rispetto alla previsioni di bilancio.

 

È compito del Tesoriere redigere il rendiconto economico-finanziario preventivo da sottoporre all’approvazione della Direzione Nazionale entro il 31 dicembre dell’anno precedente all’esercizio cui si riferisce.

 

Egli deve altresì redigere, il rendiconto di esercizio e sottoporlo all’approvazione della Direzione Nazionale entro il 30 giugno di ogni anno.

 

Il Tesoriere partecipa, con voto consultivo,alle riunioni della Direzione Nazionale e fa parte del Comitato Esecutivo eventualmente istituito dal Segretario Nazionale. Su proposta del Segretario Nazionale o della maggioranza assoluta dei membri della Direzione Nazionale, il Tesoriere può essere revocato.

In tal caso la Direzione Nazionale provvede alla nomina di un nuovo tesoriere.

 

 

 

 

Articolo 13

 

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

 

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal Congresso Nazionale tra gli iscritti che abbiano comprovate competenze in materia amministrativa e di bilancio.

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nella prima seduta successiva al Congresso Nazionale, elegge tra i suoi componenti il Presidente.

 

Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti esprimere per iscritto il parere obbligatorio sul rendiconto di previsione e sul rendiconto consuntivo predisposti ogni anno dal Tesoriere.

 

I Revisori dei Conti vigilano altresì sulla regolarità dell’amministrazione e della gestione del patrimonio, formulando eventuali rilievi scritti agli organi competenti.

 

Il Presidente ed i componenti del Collegio Federale dei Revisori dei Conti non possono rivestire alcuna altra carica.

 

 

 

 

Articolo 14

 

Il Collegio Nazionale dei Probiviri

 

Il Collegio Nazionale dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal Congresso Nazionale tra gli iscritti che abbiano dato prova conclamata di competenza, onorabilità e piena affidabilità politica e morale.

 

Il Collegio dei Probiviri, nella prima seduta successiva al Congresso Federale, elegge tra i suoi componenti il Presidente.

 

Spetta al Collegio Nazionale dei Probiviri il giudizio di appello rispetto alle misure disciplinari inflitte dai Collegi Regionali dei Probiviri ed il giudizio in grado unico nei procedimenti disciplinari a carico degli iscritti che rivestono incarichi nelle strutture federali i quali possano essersi resi responsabili di violazioni gravi dello Statuto federale e/o degli Statuti regionali nonché di avere arrecato grave danno venendo meno ai doveri civili ed etici.

 

Il procedimento può essere attivato d’ufficio dal Collegio dei Probiviri o su ricorso di un organo della struttura territoriale e/o federale o da un iscritto.

Nel caso in cui il Collegio ritenga fondato il ricorso, deve dare comunicazione scritta all’iscritto dell’apertura di un procedimento disciplinare a suo carico comunicandogli le modalità e i limiti di tempo entro i quali egli dovrà essere ascoltato e/o produrre eventuale documentazione a suo discarico.

 

Le misure disciplinari sono:

-          Il richiamo per le mancanze di lieve entità.

-          La deplorazione per mancanze di lieve entità, a seguito del richiamo.

-          La sospensione quando risultino comprovate mancanze di grave entità rispetto ai principi fondamentali declinati nella carta dei valori e/o delle norme statutarie, nonché comportamenti che possono portare nocumento all’associazione oppure in caso di recidiva nella deplorazione.

-          L’espulsione per i casi più gravi di comprovata violazione alle norme fondanti dell’associazione o indegnità morale che abbiano portato danno irreparabile all’immagine ed all’integrità dell’associazione.

 

Laddove il Collegio Nazionale dei Probiviri ne ravvisi la necessità, può decidere la sospensione cautelare dell’iscritto sottoposto a procedimento disciplinare.

Tale sospensione cautelare avrà una durata determinata dallo stesso Collegio e comunque non superiore a tre mesi, decorrenti dalla comunicazione all’interessato della sospensione cautelare.

 

In ogni caso la sospensione cautelare cessa di produrre i suoi effetti con l’adozione del relativo provvedimento disciplinare o la chiusura del procedimento stesso.

 

Il Presidente ed i componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri non possono rivestire alcuna altra carica.

 

 

 

 

Articolo 15

 

Il Consiglio delle Autonomie

 

Il Consiglio delle Autonomie è organo di partecipazione, di raccordo e consultazione permanente tra la Direzione Nazionale, le Regioni e gli EE. LL.

 

Il Consiglio è composto dai componenti la Direzione, dai segretari Regionali, dai parlamentari, dai consiglieri regionali, dai consiglieri provinciali, dai consiglieri comunali dei comuni capoluogo, dai consiglieri comunali dei comuni superiori a 15.000 abitanti, dai Presidenti delle Comunità montane, dagli assessori, dagli amministratori degli Enti provinciali e regionali e dal segretario nazionale della GSE.

 

Il Consiglio delle Autonomie è convocato, almeno una volta l’anno, e presieduto dal Segretario Nazionale, per esaminare le iniziative e le proposte relative alle autonomie locali.

 

 

 

 

Articolo16

 

Validità delle sedute

 

Le sedute di tutti gli organi collegiali deliberanti, sia delle strutture territoriali che dell’organizzazione federale, sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti (50% + 1), in seconda convocazione con qualsiasi numero di presenze.

 

Tutte le deliberazioni degli organi , qualora non sia prevista dallo Statuto la formazione di una maggioranza qualificata, devono intendersi assunte validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

Gli avvisi di convocazione relativi alle riunioni di tutti gli organi della struttura federale devono intendersi effettuati validamente attraverso la pubblicazione sul sito internet ufficiale dell’associazione ovvero, in alternativa, tramite comunicazione via e-mail, fax o posta agli indirizzi comunicati agli organi federali.

 

Con apposito regolamento, da approvare da parte della Direzione Nazionale, sarà ulteriormente convalidato e consentito l’uso dei mezzi informatici ai fini della partecipazione alla vita ed alle deliberazioni degli organismi statutari.

 

Per la validità degli avvisi di convocazione relativi alle riunioni degli organi della struttura territoriale dell’associazione valgono le apposite norme che devono essere contenute negli Statuti Regionali.

 

 

 

 

Articolo 17

 

L’organo ufficiale d’informazione

 

La Direzione Nazionale autorizza l’uso del simbolo su organi di stampa o siti internet a cura delle strutture federali e dei dipartimenti di lavoro e può affidare ad uno di essi la funzione di organo ufficiale d’informazione

 

 

 

 

Articolo 18

 

Il Comitato Etico

 

Il Comitato Etico è costituito da 3 componenti di cui uno Presidente eletto direttamente dal Congresso Nazionale. I due restanti componenti vengono eletti dal Consiglio Nazionale con voto limitato ad uno.

 

Analogamente vengono indicati due membri supplenti con la medesima procedura elettiva.

 

In caso di dimissioni del Presidente esso viene nominato dal Consiglio Nazionale con una maggioranza non inferiore all’80% dei partecipanti al voto che comunque devono essere in numero non inferiore ai 2/3 dei componenti il consiglio.

 

Il Comitato Etico elabora i regolamenti interni, coerenti con i principi statutari, dei comportamenti degli iscritti e dei relativi diritti e doveri, nonché delle iniziative rivolte all’attività esterna.

Il Comitato Etico ha poteri propri di segnalazione agli organi competenti di tutti quegli atti che violano le regole vigenti.

 

Il Presidente del Comitato Etico è membro di diritto della Direzione Nazionale.

 

In prima applicazione il Comitato Etico è eletto dalla Direzione Nazionale con le procedure di votazione previste ai primi due commi.

 

 

 

 

Articolo 19

 

Le modifiche allo Statuto Federale

 

Le norme del presente Statuto possono essere modificate dal Congresso Nazionale a maggioranza assoluta dei votanti.

 

Il Congresso Nazionale può delegare la Direzione Nazionale ad operare modifiche dello Statuto Federale.

 

 

 

 

Norma transitoria

 

La Direzione Nazionale approva uno schema-tipo di Statuto Regionale al quale dovrà uniformarsi l’attività dell’Associazione “Democrazia Futura – DF” nel territorio di ciascuna regione fino al momento dell’approvazione, ai sensi dell’art. 3 comma secondo e dell’art. 7 del presente Statuto Federale.

 

Il presente statuto entra in vigore in tutte le sue parti all’atto dell’approvazione, fatto salvo le norme riguardanti la nuova organizzazione territoriale che troveranno applicazione all’atto dell’approvazione dello Statuto di ogni regione.

 

Lo Statuto Regionale dovrà essere comunque approvato entro 6 mesi dalla data di svolgimento del congresso.


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